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Il trasferimento del figlio minore con il genitore collocatario

Studio Legale Marini & Saggio | Casi studio | Trasferimento di minore

Introduzione al caso specifico (placeholder)

Si rivolge allo studio un madre che chiede delucidazioni circa la possibilità di trasferirsi con il figlio minore per sopravvenute esigenze lavorative.
Specifica l’Assistita che il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento presso la madre.
Capita spesso che, successivamente all’adozione dei provvedimenti di affido dei figli, sopravvenga l’esigenza per il genitore prevalentemente convivente con il figlio di spostare la propria residenza in un Comune distante rispetto a quello dove vive l’altro genitore, creando sovente contrasti tra le parti.

Esposizione del caso specifico (placeholder)

Premesso che, in via generale il consiglio è quello di adoperarsi sempre affinché divergenze di questo genere vengano risolte di comune accordo tra i genitori e, laddove ciò fosse impossibile, di ricorrere al Tribunale competente per ottenere un provvedimento autorizzativo al fine di evitare di assumere arbitrarie decisioni che potrebbero rivelarsi contrarie al primario interesse del minore coinvolto e valutate negativamente in un eventuale procedimento di modifica delle condizioni di affido, non possiamo non segnalare quanto affermato a riguardo dalla Cassazione in una recente ordinanza del novembre 2020.
Con il richiamato provvedimento, avente ad oggetto il regolamento di competenza tra due Tribunali, la Cassazione ha enunciato un principio interessante, affermando la legittimità del trasferimento del figlio minore, affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, in altro comune assieme alla madre anche senza il consenso del padre.
Nel caso concreto esaminato dalla Corte, il padre domandava al Tribunale, tra le altre cose, la modifica del regime di affido condiviso del figlio minore chiedendo in via principale l’affido esclusivo, evidenziando come la madre avesse unilateralmente trasferito la residenza anagrafica in un altro Comune portando con sé il minore senza il suo consenso.
Nel provvedimento emanato, la Cassazione ha effettuato un percorso logico giuridico che costituisce un importante precedente affermando che il mancato assenso dell’altro genitore al trasferimento non rileva, perlomeno nel caso di specie, poiché in caso di affido condiviso, “ciascuno dei genitori vanta un diritto costituzionalmente garantito a determinare la residenza nel luogo ritenuto più opportuno (ex articolo 16 della Costituzione)”, e ciò sempre che il trasferimento non rappresenti un espediente posto in essere al solo fine di allontanare la prole dall’altro genitore.

Conclusioni del caso specifico (placeholder)

Nella fattispecie in esame, lo spostamento della madre è stato determinato da sopravvenute e fondate esigenze lavorative, personali e relazionali, pertanto alcuna violazione è stata ravvisata nel suo comportamento.

Dunque nel caso domandato potrebbe ritenersi astrattamente applicabile il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, sempre se vi siano delle comprovate esigenze poste alla base del trasferimento.