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Ripartizione delle spese di manutenzione e rifacimento del muro di confine

Studio Legale Marini & Saggio | Casi studio | Spese manutenzione muro di confine

Un Assistito si è rivolto allo Studio per risolvere una questione attinente la ripartizione delle spese di riparazione del muro di confine danneggiato, che divide il suo terreno da quello del proprio vicino.
Specifica l’Assistito che il proprio fondo si trova ad un livello inferiore rispetto a quello del suo vicino: le due proprietà sono separate dal muro in questione che funge anche da contenimento al terreno superiore.

In via generale, l’articolo 882 cod. civ., al primo comma, stabilisce che le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune debbano essere suddivise tra i confinanti in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Questa norma tuttavia non si applica qualora, come nel caso di specie, uno dei due terreni è superiore rispetto all’altro.
In tal caso la norma di riferimento è l’art. 887 c.c., primo comma, il quale stabilisce che il titolare del fondo superiore deve farsi integralmente carico dei costi relativi alla manutenzione, costruzione, e conservazione della porzione di muro compresa tra le fondamenta e l’altezza del proprio suolo, dal momento che tale parte ha la funzione di sostenere il suo fondo e di evitare frane e smottamenti.
La Cassazione ha più volte precisato che la disposizione non si applica nel caso in cui il dislivello tra un fondo e l’altro sia stato creato da uno dei confinanti e non abbia dunque origine naturale.
Sempre la giurisprudenza ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 887 c.c. qualora il muro di confine sia stato costruito esclusivamente sul suolo di proprietà di uno dei confinanti, sia esso superiore od inferiore.
Nel caso di specie, qualora venga appurato che il dislivello tra i due terreni è di origine naturale e che il muro non sorge esclusivamente su una delle due proprietà, le spese di rifacimento dello stesso saranno interamente a carico del proprietario del fondo superiore avuto riguardo alla porzione di muro compresa tra le fondamenta e l’altezza del proprio suolo, mentre per la restante parte dovranno essere suddivise in proporzione al diritto di ciascuno.
Qualora il vicino non provveda autonomamente, il professionista, previo incarico dell’interessato, invierà alla controparte una diffida invitandola ad eseguire i necessari lavori preavvisando che, in caso contrario, si agirà nelle competenti sedi per ottenere un provvedimento che ordini l’esecuzione forzata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ed il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla sua proprietà.

Nel caso di specie, qualora venga appurato che il dislivello tra i due terreni è di origine naturale e che il muro non orge esclusivamente su una delle due proprietà, le spese di rifacimento dello stesso saranno interamente a carico del proprietario del fondo superiore avuto riguardo alla porzione di muro compresa tra le fondamenta e l’altezza del proprio suolo, mentre per la restante parte dovranno essere suddivise in proporzione al diritto di ciascuno.
Qualora il vicino non provveda autonomamente, ilnostro Assistito potrà inviare una diffida per iscritto invitandolo ad eseguire i necessari lavori avvisandolo che, in caso contrario, agirà nelle competenti sedi per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà e l’esecuzione forzata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

ATTENZIONE

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale presso la sede di Guidonia Montecelio (Rm).
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